DPCM 3 Novembre 2020 - nuove misure nazionali e regionali per fronteggiare l'emergenza COVID-19
04/11/2020 Notizie 0

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il DPCM è in vigore dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.

MISURE NAZIONALI

Le principali misure contenute nel DPCM riguardanti l’intero territorio nazionale sono le seguenti:

  • “Coprifuoco” dalle ore 22 alle ore 5: non si potrà uscire dalla propria abitazione se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (con l’autocertificazione).
  • Chiusura dei musei, delle mostre e degli altri luoghi della cultura.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Rimane consentita la ristorazione da asporto entro le ore 22; confermati anche, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie, i servizi di consegna a domicilio.
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
  • Scuola: didattica a distanza al 100% nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori). Nelle scuole con didattica in presenza è obbligatorio l’uso della mascherina (salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina).
  • Sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un tasso di riempimento non superiore al 50%.
  • Resta “fortemente raccomandato” di evitare tutti gli spostamenti non necessari.
  • È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché a esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale.
  • Restano chiusi cinema, teatri, palestre e piscine.

L’Italia viene suddivisa in tre aree (gialla, arancione, rossa), a seconda degli scenari di rischio. Le singole Regioni sono inserite in una determinata area sulla base di 21 parametri oggettivi, tramite un’ordinanza del Ministro della Salute. Ogni Regione rimane nell’area per almeno 15 giorni.

SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ (AREA ARANCIONE)

Fermo restando le misure “nazionali”, ecco le ulteriori restrizioni per lo “scenario di tipo 3” (la cosiddetta “area arancione”):

  • Vietato ogni spostamento – in entrata e in uscita – dalla Regione se non per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità. Consentiti anche gli spostamenti necessari per la didattica a distanza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Vietati gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione se non per ragioni di lavoro, studio, salute e necessità, oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ (AREA ROSSA)

Fermo restando le misure “nazionali”, ecco le ulteriori restrizioni per lo “scenario di tipo 4” (la cosiddetta “area rossa”):

  • Vietato ogni spostamento – in entrata e in uscita – dalla Regione, compresi gli spostamenti all’interno del medesimo territorio, se non per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità. Restano consentiti gli spostamenti necessari per la didattica a distanza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
  • Restano sospese le attività sportive, anche se svolte in centri sportivi all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di utilizzo della mascherina. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale.
  • Scuola: didattica a distanza al 100%, ad eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado in cui la didattica continuerà a svolgersi in presenza.
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, a eccezione di parrucchieri, barbieri e lavanderie.

Sulla base dell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute il 4 novembre 2020, è indicata di seguito la classificazione di ogni Regione in una delle tre aree.

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province autonome di Bolzano e Trento, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

AGGIORNAMENTO – 10/11/2020

In base alla nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute il 10 novembre 2020, in data 11 novembre 2020:

  • entrano nell’area arancione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria.
  • entra nell’area rossa la Provincia autonoma di Bolzano.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree diventa la seguente:

  • Area gialla: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
  • Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.
  • Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta.

AGGIORNAMENTO – 13/11/2020

In base alla nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute il 13 novembre 2020, in data 15 novembre 2020:

  • entrano nell’area arancione le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.
  • entrano nell’area rossa le Regioni Campania e Toscana.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree diventa la seguente:

  • Area gialla: Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
  • Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria.
  • Area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.

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